STATUTO

CAPO I


Disposizioni generali


Art. 1
(Costituzione del Consorzio)


1. E’ costituito un Consorzio obbligatorio fra Comuni locali con la denominazione di “Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa” (di seguito: Consorzio) ai sensi dell’articolo 8, della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 con sede a Jesi.

2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonoma struttura organizzativa; è costituito a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine.

3. Fanno parte del Consorzio i Comuni del Bacino di recupero e smaltimento n. 2 dell’ATO della Provincia di Ancona, e precisamente i Comuni di Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto D’Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monterado, Monteroberto, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo, come individuati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19 aprile 2001 recante il “Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti”.


Art.2
(Finalità)


1. Il Consorzio ha lo scopo di:
a) organizzare, di realizzare e di gestire, ovvero di affidare ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.lgs 267/2000, lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona.
b) realizzare e gestire, direttamente o tramite terzi, impianti per il recupero di rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona e di rifiuti speciali ovunque prodotti;
c) effettuare, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività connessa alla gestione dei rifiuti compresa la raccolta e il trasporto;
d) coordinare, realizzare e gestire, per conto dei Comuni associati, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 22/97 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;
e) coordinare gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra.


Art. 3
(Funzioni)


1. Il Consorzio attua il Piano Provinciale attraverso il Piano Industriale contenente:
a) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nel Piano Provinciale;
b)  la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

2. Il Consorzio provvede inoltre a:
a) relazionare annualmente alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale;
b) realizzare e gestire impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero ad affidarne la realizzazione e gestione a terzi;
c) concludere accordi di programma, ai sensi del D.lgs 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio relativo alla gestione dei rifiuti;
d) definire e aggiornare le tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani e di quelli assimilati secondo i criteri di cui all’allegato 5 al Piano Provinciale Rifiuti;
e) definire l’entità dei proventi finanziari, a carico dei Consorziati, per le necessità di funzionamento del Consorzio, nonché per gli investimenti;
f)  svolgere attività di controllo sui servizi gestionali, con particolare riguardo alla:
- verifica del raggiungimento di standard economico-finanziari e tariffari; nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità dei servizio assicurati all’utenza così come sono fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni con i soggetti gestori;
- verifica dello stato di attuazione dei programma di interventi.


Art. 4
(Patrimonio del Consorzio)


1. Il Consorzio è dotato di un patrimonio costituito:
a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione;
b) da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale;
c) da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
d) da contribuzioni annuali dei Comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
e) da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi;
f) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dallo stesso;
g) dalle proprietà e capitali del Consorzio.

2. Potranno altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione o comodato gratuito.


Art. 5
(Quote di adesione e di partecipazione)


Ciascun Comune partecipa all’assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate in base alla popolazione residente.


Art. 6
(Partecipazione dei Comuni consorziati)


1. Il Presidente del Consorzio provvede a trasmettere ai Comuni consorziati, ai soli fini di informazione, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti deliberati dall’Assemblea.

2.  Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività dell’Autorità e, in particolare:
a) attuano incontri con i Comuni consorziati partecipando anche, di propria iniziativa o a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;
b) divulgano ed illustrano propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni consorziati.

3. Per i fini di cui al comma 2 il Consorzio ha l’obbligo di:
a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio di gestione rifiuti;
b) prevedere nella convenzione di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti che il gestore informi adeguatamente i Sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito;
c) curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiali a fine didattico;
d) predisporre pubblicazioni di informazione ed educazione da distribuire agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.


CAPO II


Organi del Consorzio


Art. 7
(Organi)


Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.


Art. 8
(Assemblea)


L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

Art. 9
(Convocazione dell’Assemblea)


1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente o un numero di Comuni consorziati, che rappresentino almeno un terzo delle quote, lo richiedano.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nei casi d’urgenza mediante telegramma o telefax. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei componenti l’Assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d’urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Nell’avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

3. Gli atti relativi all’ordine del giorno contestualmente alla convocazione sono messi a disposizione dei componenti dell’Assemblea presso gli uffici del Consorzio.

4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, l’Assemblea è convocata e presieduta del Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

5. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si considera regolarmente costituita quanto partecipano ad essa tutti i Comuni consorziati.


Art. 10
(Funzionamento dell’Assemblea)


1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche tranne quelle nelle quali si trattano argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone.

3. In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio presenti.

5. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote dell’assemblea per l’approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, della Convenzione con il gestore, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per l’approvazione dei piani industriali e dei relativi piani finanziari, per l’affidamento della gestione del servizio di smaltimento rifiuti che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire, per la determinazione dell’Entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra gli Enti delle rispettive quote di partecipazione nonché per la scelta del direttore e dei criteri per la scelta del gestore. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti.

6. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulle valutazione dell’adozione da questi svolta.

7. Qualora l’Assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente statuto o da norme di legge, la Provincia interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acra.

8. Delle sedute dell’Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal dipendente del Consorzio che svolge funzione di segretario.


Art. 11
(Competenze dell’Assemblea)


1. L’Assemblea detta gli indirizzi dell’attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie:
a) elezione dei Presidente e del Vice Presidente;
b) elezione dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
c) elezione del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente;
d) nomina del Direttore;
e) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
f)  determinazione dell’Entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra i Comuni delle rispettive quote di partecipazione;
g) determinazione delle contribuzioni annuali dei Comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
h) approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio di smaltimento rifiuti, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire;
i) approvazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti in discarica;
j) scelta del regime giuridico per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dalla convenzione tipo;
k) determinazione degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia;
l) definizione delle procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio, nonché per l’eventuale revoca dello stesso;
m) affidamento del servizio di gestione rifiuti;
n) approvazione di regolamenti interni;
o) approvazione delle convenzioni per l’attività di controllo sui servizi prestati;
p) approvazione dei regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio ai sensi della legge 241/1990;
q) approvazione della Carta dei servizi;
r) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti propri e dei compensi del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
s) approvazione dei rapporto annuale redatto dall’Ufficio di direzione sull’attività di controllo e vigilanza della gestione del servizio rifiuti;
t)  revoca del Consiglio di amministrazione;
u) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;
v) proposta delle modificazioni da apportare alla convenzione e allo statuto del Consorzio;
w) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti;
x) determinazione delle quote di adesione al capitale di dotazione del Consorzio dei singoli Enti;
y) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di amministrazione richieda il suo voto.


Art. 12
(Consiglio di amministrazione)


1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 (sette) Consiglieri compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio.

2. Per la durata in carica si applicano ai componenti del Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica delle assemblee elettive degli enti locali. In caso di trasformazione, fusione, accorpamento o soppressione del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione decade.

3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.

4. L’Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

6. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.


Art. 13
(Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione)


1. L’elezione del Consiglio di amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l’indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote.

2.  Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti è attribuito, compreso il presidente, il 70 per cento dei componenti il restante 30% è assegnato proporzionalmente alle altre liste che hanno ottenuto voti il candidato a Presidente della lista che ha ottenuto più voti dopo quella che ha indicato in Presidente assume le funzioni di Vicepresidente.

3.  Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata dai componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall’Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

4.      Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consorzio, approvata dall’Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

5. Qualora entro il 31 dicembre 2004 il Consorzio non abbia realizzato gli impianti previsti dal Piano Provinciale Rifiuti e la Provincia richieda alla Regione l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 13 c. 3 L.R. 28/10/1999 n. 28 il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente della Provincia provvede alla nomina di un Commissario con le competenze del Consiglio di Amministrazione medesimo che resta in carica fino alla realizzazione ed avvio dell’esercizio degli impianti.


Art. 14
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)


1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. L’attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.


Art. 15
(Competenze del Consiglio di amministrazione)


Il Consiglio di amministrazione provvede all’amministrazione dei Consorzi e in particolare:
a) predispone agli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), s) dell’articolo 11;
b) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
c) approva la determinazione della dotazione organica del personale del Consorzio e le relative variazioni nonché gli atti di programmazione previsti dalle leggi in materia;
d) designa il Direttore;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) delibera in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza e assistenza;
g) nomina il segretario delle sedute.

Art. 16
(Presidente)


1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di amministrazione;
b) rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
c) sovrintende al buon andamento del Consorzio;
d) attende a tutti gli adempimenti che gli sono demandati per legge o per statuto.

2. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse ne viene data notizia all’Assemblea e al Consiglio di amministrazione.


Art. 17
(Collegio dei revisori dei conti)


1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti individuati vigenti.

2. Il Collegio resta in carica tre anni, e comunque fino alla sua ricostituzione.

3. I componenti del Collegio non sono revocabili, salvo inadempienze; sono rieleggibili per una sola volta.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se decadono, i componenti dell’Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo che abbiano con lo stesso liti pendenti, i componenti dei Consigli Comunali o Provinciali ed i Revisori dei Conti dei Comuni consorziati e della Provincia.

5.  I revisori dei conti sono invitati alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio amministrazione quando detti organi discutono argomenti di carattere economico-finanziario.


Art. 18
(Compiti del Collegio dei revisori dei conti)


1. Il Collegio de revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Nell’esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti del Consorzio.

3. Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

4. I Revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.

5. Il Collegio dei revisori dei conti, ove riscontri, gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed all’Assemblea.


Art. 19
(Indennità di carica)


1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità di funzione nella misura prevista dal Decreto Ministro Interno 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in materia.

2. Ai componenti dell’Assemblea è attribuito, ai sensi del Decreto Ministro Interno 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista per i Consiglieri di un Comune avente popolazione pari alla popolazione del Consorzio.


CAPO III


Struttura e uffici


Art. 20
(Personale)


1. Il personale del Consorzio è determinato dalla dotazione organica.

2. Al personale dipendente del Consorzio si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli Enti Locali, ad eccezione del Direttore la cui normativa è regolata mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi del D.lgs 267/2000, ed al quale si applica il contratto della Dirigenza degli Enti Locali.

3.  Ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici e dalle aziende speciali e dagli altri del comparto Enti Locali, si applica la normativa dei Comuni relativa alla mobilità o quanto previsto dall’articolo 2112 e codice civile.


Art. 21
(Direttore)


1.  Al Direttore sono affidati i seguenti compiti:
a) coordinare l’attività di amministrazione predisponendo gli atti necessari da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
b) coordinare l’attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Consorzio;
c) dirigere il personale del Consorzio;
d) provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento del Consorzio;
e) provvedere a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall’Assemblea;
f) curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con gli altri Consorzi Intercomunali di gestione dei rifiuti, con la Provincia e con la Regione;
g) presiedere le gare d’appalto;
h) sottoscrivere le convenzioni e i contratti con i terzi;
i)  firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione.


CAPO IV


Responsabilità degli amministratori


Art. 22
(Responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei Revisori dei conti e del Direttore)


I componenti del Consiglio di amministrazione, quelli del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dai danni derivanti allo stesso dall’inosservanza di tali doveri.


Art. 23
(Azione di responsabilità)


1. L’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell’Assemblea dei Consorzio.

2. Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.


CAPO V


Finanza e contabilità


Art. 24
(Finanza e contabilità)


1. Per la finanza e contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali, in quanto compatibili.

2. I costi di funzionamento del Consorzio sono determinati in sede di bilancio e sono posti integralmente a carico degli Comuni consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all’Assemblea.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da presentarsi all’Assemblea entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’esercizio interessato.


Consorzio Intercomunale Vallesina Misa
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